Sei in: Statuto

ART. 1 — E’ istituita in Taranto, con sede provvisoria in Via Viola 10, l’Associazione degli “Amici dei Musei”, che aderisce alla Federazione Italiana degli Amici dei Musei (F.I.D.A.M.).

ART. 2 — L’Associazione “Amici dei Musei” è liberamente costituita come organizzazione di volontariato, non persegue fini di lucro ed ha struttura democratica.

ART. 3 — L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) promuovere ogni attività intesa a diffondere la conoscenza dell’ arte, dell’archeologia e della storia;
b) promuovere visite a musei e monumenti della Puglia, conferenze d’arte e di archeologia;
c) promuovere l’impegno e l’interesse dei giovani verso i Beni culturali;
d) stabilire scambi culturali con Enti e studiosi italiani e stranieri;
e) pubblicare un Bollettino dell’Associazione “Amici dei Musei”, nonché studi, relazioni, monografie.

ART. 4 — L’anno amministrativo dell’Associazione ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 — I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:
a) onorari;
b) ordinari;
c) sostenitori; d) benemeriti.
Sono soci onorari coloro che possono conferire particolare lustro all’Associazione. Sono soci sostenitori coloro che versano anno per anno una somma pari ad un minimo di cinque quote annuali ordinarie. Sono soci benemeriti quelli che, con doni ed elargizioni cospicue, contribuiscono al potenziamento del Museo e dell’Associazione.
I soci onorari e benemeriti sono eletti dal Consiglio direttivo e sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Si diventa socio sostenitore ed ordinario su propria domanda presentata entro il 31 dicembre e accolta dal Consiglio direttivo in base alla disponibilità, all’impegno di collaborazione ed agli interessi specifici nei confronti dei Beni culturali. Il giudizio del Consiglio direttivo è inappellabile e insindacabile.

ART. 6 — L’iscrizione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio atto formale di dimissione entro il 31 ottobre dell’anno in cor so. Si decade dalla qualità di soci per morosità o indegnità, pronunziata dal Consiglio direttivo, inappellabilmente.

ART. 7 — I soci di ogni categoria partecipano alle riunioni delle assemblee con diritto di voto, a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione e ricevono il suo bollettino. I soci sono tenuti alla frequenza delle attività e alla collaborazione gratuita nel perseguimento degli scopi associativi.

ART. 8 — L’Assemblea è formata dalla riunione dei soci, a qualunque categoria essi appartengano. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 9— L’Assemblea ordinaria, su convocazione del Presidente, si riunisce una volta l’anno, nel mese di gennaio. Nell’Assemblea, presieduta dal Presidente, si propone all’approvazione una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno, sul bilancio preventivo e consuntivo e sulle iniziative in programma per l’anno successivo.

ART. 10 — Le Assemblee straordinarie sono convocate, per iniziativa del Presidente, o su richiesta di un numero di soci non inferiore a un terzo degli iscritti.
Alla discussione e alle decisioni dell’Assemblea straordinaria sono sottoposte le modifiche dello Statuto, nonché gli eventuali problemi concernenti gli scopi e la vita dell’Associazione.

ART. 11 — Le riunioni delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno indette mediante comunicazione scritta con anticipo di dieci giorni sulla data stabilita. L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione. In mancanza del numero legale, l’Assemblea si intende riconvocata un’ora dopo dalla prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto dell’art. 12.
Nelle Assemblee ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di due soci.

ART. 12 — Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è sufficiente la presenza della metà più uno dei soci, in sede ordinaria, e dei 2/3 in sede straordinaria.
In seconda convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Per le modifiche dello Statuto si richiede l’approvazione dei 2/3 dei soci.
Per ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto apposito ver bale.

ART. 13 — L’Assemblea nomina ogni due anni il Presidente e nove Consiglieri, che insieme comporranno il Consiglio direttivo, che designerà nel suo ambito un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Del Consiglio direttivo è chiamato a far parte, con voto consultivo, il Soprintendente nelle sue funzioni di Direttore del Museo Nazionale di Taranto.
Il Consiglio direttivo nomina il Direttore e il comitato di re dazione del Bollettino.

ART. 14 — L’Assemblea elegge tra i soci anche due revisori dei conti, che siano iscritti almeno da due anni.

ART. 15 — Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti morali e giuridici; vigila sull’andamento generale di essa; convoca il Consiglio direttivo; appresta l’ordine delle riunioni del Consiglio stesso e delle Assemblee; dell’uno e delle altre presiede le sedute. Al Presidente spetta la firma sociale. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni al Vice-Presidente, sia in via provvisoria che in modo permanente.

ART. 16 — Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo ed ha la responsabilità organizzativa delle attività dell’Associazione. Redige tutti i verbali e può essere coadiuvato nelle sue mansioni da un consigliere.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, custodisce le somme riscosse, provvede, anche a firma singola, all’ accensione di conti correnti presso Istituti di Credito o Uffici Postali, emette assegni sull’avere creditorio, provvede ad eseguire pagamenti dell’Associazione secondo le previsioni di bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio. Redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea.

ART. 17 — L’Associazione trae i suoi proventi dalle quote dei soci, dalle elargizioni, donazioni, offerte e lasciti e da qualsiasi altra attribuzione a suo vantaggio.

ART. 18 — La proposta di scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e sottoposta all’esame ed alla decisione dell’Assemblea.
Per la validità della deliberazione di questa è necessaria la presenza in seduta di almeno due terzi dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione tutte le attività sa ranno devolute a vantaggio del Museo Nazionale di Taranto

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