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ART. 1 — E’ istituita in
Taranto, con sede provvisoria in Via Viola 10, l’Associazione
degli “Amici dei Musei”, che aderisce alla Federazione
Italiana degli Amici dei Musei (F.I.D.A.M.).
ART. 2 — L’Associazione “Amici dei Musei”
è liberamente costituita come organizzazione di volontariato,
non persegue fini di lucro ed ha struttura democratica.
ART. 3 — L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) promuovere ogni attività intesa a diffondere la conoscenza
dell’ arte, dell’archeologia e della storia;
b) promuovere visite a musei e monumenti della Puglia, conferenze
d’arte e di archeologia;
c) promuovere l’impegno e l’interesse dei giovani verso
i Beni culturali;
d) stabilire scambi culturali con Enti e studiosi italiani e stranieri;
e) pubblicare un Bollettino dell’Associazione “Amici dei
Musei”, nonché studi, relazioni, monografie.
ART. 4 — L’anno amministrativo dell’Associazione
ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 5 — I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono
in:
a) onorari;
b) ordinari;
c) sostenitori; d) benemeriti.
Sono soci onorari coloro che possono conferire particolare lustro
all’Associazione. Sono soci sostenitori coloro che versano anno
per anno una somma pari ad un minimo di cinque quote annuali ordinarie.
Sono soci benemeriti quelli che, con doni ed elargizioni cospicue,
contribuiscono al potenziamento del Museo e dell’Associazione.
I soci onorari e benemeriti sono eletti dal Consiglio direttivo e
sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
Si diventa socio sostenitore ed ordinario su propria domanda presentata
entro il 31 dicembre e accolta dal Consiglio direttivo in base alla
disponibilità, all’impegno di collaborazione ed agli
interessi specifici nei confronti dei Beni culturali. Il giudizio
del Consiglio direttivo è inappellabile e insindacabile.
ART. 6 — L’iscrizione vale per l’anno solare in
cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata se non sia
stato presentato dal socio atto formale di dimissione entro il 31
ottobre dell’anno in cor so. Si decade dalla qualità
di soci per morosità o indegnità, pronunziata dal Consiglio
direttivo, inappellabilmente.
ART. 7 — I soci di ogni categoria partecipano alle riunioni
delle assemblee con diritto di voto, a tutte le manifestazioni promosse
dall’Associazione e ricevono il suo bollettino. I soci sono
tenuti alla frequenza delle attività e alla collaborazione
gratuita nel perseguimento degli scopi associativi.
ART. 8 — L’Assemblea è formata dalla riunione dei
soci, a qualunque categoria essi appartengano. Le assemblee sono ordinarie
e straordinarie.
ART. 9— L’Assemblea ordinaria, su convocazione del Presidente,
si riunisce una volta l’anno, nel mese di gennaio. Nell’Assemblea,
presieduta dal Presidente, si propone all’approvazione una relazione
sull’attività svolta nel corso dell’anno, sul bilancio
preventivo e consuntivo e sulle iniziative in programma per l’anno
successivo.
ART. 10 — Le Assemblee straordinarie sono convocate, per iniziativa
del Presidente, o su richiesta di un numero di soci non inferiore
a un terzo degli iscritti.
Alla discussione e alle decisioni dell’Assemblea straordinaria
sono sottoposte le modifiche dello Statuto, nonché gli eventuali
problemi concernenti gli scopi e la vita dell’Associazione.
ART. 11 — Le riunioni delle Assemblee, ordinarie e straordinarie,
saranno indette mediante comunicazione scritta con anticipo di dieci
giorni sulla data stabilita. L’avviso dovrà contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione.
In mancanza del numero legale, l’Assemblea si intende riconvocata
un’ora dopo dalla prima convocazione ed è valida qualunque
sia il numero dei presenti, salvo il disposto dell’art. 12.
Nelle Assemblee ciascun socio può rappresentare per delega
fino ad un massimo di due soci.
ART. 12 — Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione,
è sufficiente la presenza della metà più uno
dei soci, in sede ordinaria, e dei 2/3 in sede straordinaria.
In seconda convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che quella
straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero
dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del
Presidente.
Per le modifiche dello Statuto si richiede l’approvazione dei
2/3 dei soci.
Per ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto apposito
ver bale.
ART. 13 — L’Assemblea nomina ogni due anni il Presidente
e nove Consiglieri, che insieme comporranno il Consiglio direttivo,
che designerà nel suo ambito un Vice Presidente, un Segretario
e un Tesoriere.
Del Consiglio direttivo è chiamato a far parte, con voto consultivo,
il Soprintendente nelle sue funzioni di Direttore del Museo Nazionale
di Taranto.
Il Consiglio direttivo nomina il Direttore e il comitato di re dazione
del Bollettino.
ART. 14 — L’Assemblea elegge tra i soci anche due revisori
dei conti, che siano iscritti almeno da due anni.
ART. 15 — Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti
gli effetti morali e giuridici; vigila sull’andamento generale
di essa; convoca il Consiglio direttivo; appresta l’ordine delle
riunioni del Consiglio stesso e delle Assemblee; dell’uno e
delle altre presiede le sedute. Al Presidente spetta la firma sociale.
Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni al Vice-Presidente,
sia in via provvisoria che in modo permanente.
ART. 16 — Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio direttivo ed ha la responsabilità organizzativa
delle attività dell’Associazione. Redige tutti i verbali
e può essere coadiuvato nelle sue mansioni da un consigliere.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, custodisce
le somme riscosse, provvede, anche a firma singola, all’ accensione
di conti correnti presso Istituti di Credito o Uffici Postali, emette
assegni sull’avere creditorio, provvede ad eseguire pagamenti
dell’Associazione secondo le previsioni di bilancio e su indicazione
del Presidente e/o del Consiglio. Redige i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea.
ART. 17 — L’Associazione trae i suoi proventi dalle quote
dei soci, dalle elargizioni, donazioni, offerte e lasciti e da qualsiasi
altra attribuzione a suo vantaggio.
ART. 18 — La proposta di scioglimento dell’Associazione
deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e sottoposta all’esame
ed alla decisione dell’Assemblea.
Per la validità della deliberazione di questa è necessaria
la presenza in seduta di almeno due terzi dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione tutte le attività
sa ranno devolute a vantaggio del Museo Nazionale di Taranto
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